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O.P.C.M. 28/07/2006 n. 3536

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a nominare un soggetto attuatore con il compito di coadiuvare il sindaco di Lipari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 8.

1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attività connesse agli adempimenti della struttura commissariale relativi alla chiusura entro il 31 gennaio 2007 dello stato d'emergenza di cui trattasi, il commissario delegato è autorizzato ad assumere un'unità di personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali, con oneri a carico delle risorse finanziare poste nella disponibilità del commissario delegato.

Art. 9.

1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, è integrato con quattro componenti di cui due designati dalla regione Abruzzo, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, al commissario delegato è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.

Art. 10.

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento del Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 11quaterdecies del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 203, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, saranno trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006.

Art. 11. OPCM 28/07/2006 n. 3536 - Disposizioni urgenti di protezione civile.

1. A valere sul complessivo importo assegnato alla regione Molise sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 in data 9 marzo 2006 - Allegato 1, la medesima regione è autorizzata ad utilizzare la somma di euro 327.763,00 da destinare al proseguimento delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005.

Art. 12.

1. I benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti comuni: Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant'Onofrio, Simbario, Serra S. Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.

2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 è concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

4. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui all'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, i cui termini scadono nel periodo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.

5. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 le parole «non superiore al 30%» sono soppresse e così sostituite: «non superiore al 60%».

6. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 7 luglio 2006 è aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato può corrispondere una anticipazione del contributo di cui al precedente comma 3, fino al limite massimo di euro mille per ogni unità abitativa, sulla base di apposita autocertificazione attestante l'entità del danni subiti ai beni mobili. Detto contributo sarà detratto in fase di liquidazione della somma eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3.».

7. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, sulla base del censimento dei danni effettuati dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, con la quantificazione finanziaria occorrente per la realizzazione degli interventi. Per la predisposizione del piano il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006.

8. In favore del personale del Settore protezione civile della regione Calabria, nel limite massimo di 30 unità, impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate nel limite di 50 ore mensili pro-capite.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006.

10. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, le parole «da trasferire al Commissario delegato » sono soppresse.

Art. 13.

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 15 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato sono confermati fino al 31 dicembre 2006.

2. Per assicurare la completa attuazione degli interventi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3525 del 2006, nonchè per gli interventi di messa a norma dei laboratori con particolare riferimento all'antincendio, al Commissario delegato è attribuita l'ulteriore somma di 4.500.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, di cui è stata accertata l'occorrente disponibilità.

Art. 14.

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3419 del 24 marzo 2005, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 3.000.000,00 da destinare al OPCM 28/07/2006 n. 3536 - Disposizioni urgenti di protezione civile. consolidamento del lato ovest del costone del Colle Guasco annesso alla Cattedrale di S. Ciriaco ed al Museo Diocesano siti nel territorio del comune di Ancona, nonchè la somma di euro 850.000,00 da destinare al ripristino ed al completamento del Duomo di Orbetello.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 15.

1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere finalizzati a consentire la messa in sicurezza della rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria interessata dal dissesto idrogeologico di cui in premessa, è assegnata alla prefettura di Reggio Calabria la somma di euro 49.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 16.

1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385, del 10 dicembre 2004 è soppresso e sostituito dal seguente: «L'Assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della regione Lombardia è nominato Commissario delegato e provvede per l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza ».

Art. 17.

1. Al fine di assicurare l'operatività della Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile anche assicurando ogni necessario collegamento con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per la durata degli stati emergenza in premessa citati, ad utilizzare personale appartenente a dette strutture, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Al personale di cui al comma 1, nei limiti temporali di cui al comma precedente, impiegato per assicurare la piena operatività della Sala situazione Italia è corrisposta una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva commisurata a trenta ore di straordinario festivo e notturno da corrispondersi in relazione ai giorni di effettivo impiego. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 18.

1. Per consentire l'organizzazione delle connesse attività finalizzate allo svolgimento del «Grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 citato in premessa, è assegnata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di anticipazione, al Comitato organizzatore Varese 2008 la somma di euro 850.000,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2006 nell'ambito dell'U.P.B. 3.2.3.31 - capitolo 7282, e di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, da destinare alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 26 aprile 2006, recante interventi conseguenti alla dichiarazione di «Grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008».

Art. 19.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 aprile 2002 n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002 n. 118, per l'impiego, in attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme contro gli incendi boschivi, di soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64, nonchè per assicurare ogni utile sinergia finalizzata all'applicazione della legge 6 marzo 2001 n. 64 la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, a personale dotato di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- OPCM 28/07/2006 n. 3536 - Disposizioni urgenti di protezione civile. stri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad attribuire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti a personale altamente qualificato da assegnare al Dipartimento della protezione civile.

 

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